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Sez. 1, Sentenza n. 8048 del 03/09/1996 (Rv. 499456 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE | Valutazione delle azioni di società ai fini della loro iscrizione in bilancio - Criteri - Violazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499456-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE

La valutazione delle azioni di società, ai fini della loro iscrizione in bilancio, ai sensi del quarto comma dell'art. 2425 cod. civ. (nel testo in vigore prima dell'emanazione del D.Lgs. n. 127 del 1991), determina l'illiceità del bilancio e la nullità della relativa deliberazione approvativa ogni qual volta gli amministratori, nell'esercizio del potere discrezionale loro attribuito dalla norma, abbiano violato il principio di prudenza, operando una valutazione macroscopicamente irragionevole, oppure non abbiano fornito (nè vi abbiano provveduto i sindaci nella loro relazione) un'adeguata spiegazione dei criteri cui detta valutazione si è ispirata. La verifica dell'eventuale violazione dei menzionati limiti di ragionevolezza, così come quella concernente la sufficiente enunciazione dei criteri di valutazione, è rimessa al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2425

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)