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Sez. 3, Sentenza n. 7776 del 05/07/1996 Ud. (dep. 08/08/1996) Rv. 206267 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso pagamento delle ritenute previdenziali - Art. 2 D.Lgs. n. 211 del 1994 - Esclusione della punibilità per avvenuto versamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. - Analoga esclusione anche per versamenti effettuati in precedenza prima della della definizione del procedimento penale - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206267-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali, l'art. 2 D.Lgs. 24 marzo 1994, n. 211 dispone che nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo per il reato di cui all'art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modifiche ed integrazioni, l'avvenuto versamento delle ritenute entro il termine di tre mesi dalla data suddetta esclude la punibilità. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la punibilità è esclusa non solo per i datori di lavoro che versino le ritenute dovute nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della disposizione ed i tre mesi successivi, bensì anche per tutti coloro che abbiano comunque versato tali ritenute anche in precedenza, prima della definizione del procedimento penale, ed anche se successivamente al termine previsto dalla disposizione precedentemente in vigore (sei mesi dalla scadenza, della data prevista per il versamento e comunque, qualora, fosse stato fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/03/1994 num. 211 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)