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Sez. 3, Sentenza n. 8564 del 14/01/2003 Ud. (dep. 21/02/2003) Rv. 223468 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento dei contributi - Contestazione da parte della Guardia di finanza - Decorrenza del termine di tre mesi per provvedere alla regolarizzazione - Idoneità - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223468-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, la contestazione del fatto accertato dai militari della Guardia di finanza in contraddittorio con le parti e contenuta nel verbale di constatazione, che indichi con precisione l'importo dei contributi non versati, è idonea a far decorrere il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto (ex art. 2, comma 1 bis della legge 11 novembre 1983, n. 638, novellato dal D. Lgs. 24 marzo 1994, n. 211), in quanto, trattandosi di fattispecie penale, non si richiede che la contestazione provenga necessariamente dall'INPS come per le violazioni amministrative, ma piuttosto da tutti gli organi di polizia giudiziaria, ex art. 55 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 55 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/03/1994 num. 211

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)