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Sez. 3, Sentenza n. 27258 del 16/05/2007 Ud. (dep. 12/07/2007) Rv. 237228 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Decorrenza del termine di tre mesi dalla contestazione o notifica - Natura di condizione di procedibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237228-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, il decorso del termine di tre mesi per provvedere alla regolarizzazione, previsto dall'art. 2, comma primo bis e primo ter del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. con modifiche in L. 11 novembre 1983, n. 638), non rappresenta una condizione di procedibilità dell'azione penale ma indica solo il limite temporale ultimo per la trasmissione all'autorità giudiziaria della "notitia criminis" da parte dell'ente previdenziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)