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Sez. L, Sentenza n. 5062 del 24/11/1989 (Rv. 464322 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - SUCCESSIONE DI UN DATORE DI LAVORO AD UN ALTRO SENZA CESSIONE DI UN'AUTONOMA UNITÀ PRODUTTIVA - CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO EX ART. 1406 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464322-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - SUCCESSIONE DI UN DATORE DI LAVORO AD UN ALTRO SENZA CESSIONE DI UN'AUTONOMA UNITÀ PRODUTTIVA - CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO EX ART. 1406 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ.*

La successione, nel rapporto di lavoro, di un datore di lavoro ad un altro può attuarsi non solo per effetto di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., ma anche attraverso la cessione del contratto di lavoro col consenso del lavoratore che continua la prestazione della propria opera alle dipendenze del cessionario, con salvaguardia della posizione acquisita presso il cedente. (nella specie, sancendo tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva disconosciuto che la cessione di una testata giornalistica fosse riconducibile al fenomeno di cui al citato art. 2112 cod. civ., per difetto, nello oggetto della cessione, del requisito dell'autonoma unità produttiva, ed aveva qualificato il passaggio di giornalisti alle dipendenze del nuovo datore di lavoro, col loro consenso e con conservazione dei diritti maturati, come significativo di una cessione al contratto di lavoro ex art. 1406 cod. civ.). (V 3845/86, mass n 446685; (V 6701/83, mass n 431427).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)