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Sez. 1, Sentenza n. 833 del 26/03/1974 (Rv. 368719 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - SOSPENSIONE FACOLTATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - PREGIUDIZIALITA TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DOMANDA DI SIMULAZIONE DI UN CONTRATTO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368719-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - SOSPENSIONE FACOLTATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - PREGIUDIZIALITA TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DOMANDA DI SIMULAZIONE DI UN CONTRATTO - INSUSSISTENZA.*

La sospensione necessaria del processo, ex art 295 cod proc civ si ha soltanto in presenza di un obiettivo rapporto di pregiudizialita tra piu liti, il quale ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della decisione dell'altra. Al di fuori di tale presupposto, la sospensione cessa di essere obbligatoria, per divenire facoltativa, onde il disporla o meno costituisce Esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in Sede di Cassazione, se non per vizi di motivazione. (nella specie, detto rapporto di pregiudizialita e stato escluso fra una controversia relativa alla risoluzione di un contratto ed una relativa alla simulazione di esso). (Conf 2921'72, mass n 360656).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)