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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23914 del 25/11/2010 (Rv. 615222 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Rapporto di pregiudizialità-dipendenza - Accertamento - Rilievo esclusivamente oggettivo - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615222-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Il rapporto di pregiudizialità-dipendenza che, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., legittima la sospensione del processo, va apprezzato in modo oggettivo, e, quindi, con riferimento ad entrambi gli esiti possibili del giudizio pregiudicante. Esso, pertanto, sussiste fra un giudizio di rilascio di un immobile - goduto secondo l'attore in comodato precario dal convenuto - nel quale quest'ultimo abbia eccepito il suo diritto di permanere nel godimento in virtù della pattuizione intervenuta in una donazione remuneratoria stipulata con l'attore, e il giudizio in cui il convenuto abbia chiesto l'accertamento della simulazione del contratto di donazione remuneratoria in forza del quale egli ha trasferito al comodante altro immobile (nella specie in asserita remunerazione del precario) e nel contempo sia stata pattuita la protrazione del comodato invocato nell'altro giudizio. L'accertamento positivo o negativo della simulazione, infatti, determinando l'accertamento della validità o meno anche della clausola relativa alla protrazione del comodato, pregiudica l'eccezione prospettata nel giudizio di rilascio "iure commodati".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)