Sez. 5, Sentenza n. 13730 del 06/11/2001 (Rv. 550053 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Decisioni delle Commissioni tributarie regionali - Ricorso per cassazione del contribuente - Proposizione nei confronti dell'Ufficio finanziario periferico in luogo del Ministero delle Finanze - Inammissibilità dell'impugnazione - Rilevabilità d'ufficio del vizio - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
In tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione del contribuente avverso la decisione emessa in grado d'appello dalla Commissione tributaria regionale è inammissibile se proposto e notificato all'Ufficio finanziario periferico che ha proceduto alla liquidazione delle imposte - nella specie all'Ufficio del registro - dovendo invece essere proposto, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, nei confronti del Ministero delle Finanze e allo stesso notificato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)