diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 522 del 18/01/2002 (Rv. 551652 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Decisioni delle commissioni tributarie regionali - Ricorso per cassazione del contribuente - Proposizione nei confronti dell'ufficio finanziario periferico, in luogo del ministero delle finanze, con notifica presso l'avvocatura dello stato - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551652-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE

In tema di contenzioso tributario, è inammissibile il ricorso per cassazione del contribuente, avverso la decisione assunta in grado di appello dalla commissione tributaria regionale, proposto nei confronti dell'ufficio finanziario periferico (nella specie ufficio I.V.A.) che ha emesso l'atto impugnato (o non ha emesso l'atto richiesto), ancorché sia stato notificato presso l'avvocatura dello stato, atteso che gli uffici periferici dell'amministrazione delle finanze sono legittimati a stare in giudizio soltanto davanti alle commissioni tributarie provinciali e regionali (come si ricava dagli artt. 10 e 11 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, nel disciplinare la "legitimatio ad causam" e "ad processum" di tali uffici, fanno riferimento al solo giudizio davanti alle predette commissioni), mentre il ricorso per cassazione deve essere proposto, conformemente ai principi generali, dal - o nei confronti del - ministero delle finanze, in persona del ministro in carica, e, nell'ipotesi in cui il ministero sia la parte intimata, deve essere notificato presso l'avvocatura generale dello stato, ai sensi dell'art. 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1991 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1991 num. 546 art. 11 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1991 num. 546 art. 52 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1991 num. 546 art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)