Sez. 5, Sentenza n. 1099 del 29/01/2002 (Rv. 551922 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Decisioni delle Commissioni tributarie regionali - Contribuente - Ricorso per cassazione - Proposizione nei confronti dell'Ufficio finanziario periferico in luogo del Ministero delle Finanze - Impugnazione - Inammissibilità - Vizio - Natura - Attinente all'esercizio dell'azione e non all'instaurazione del contraddittorio - Notificazione - Esecuzione - Presso l'Avvocatura generale dello Stato - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
In tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione del contribuente avverso la decisione emessa in grado di appello dalla Commissione tributaria regionale è inammissibile se proposta nei confronti dell'Ufficio finanziario periferico autore dell'accertamento impugnato, dovendo invece essere proposto, a pena di inammissibilità, nei confronti del Ministero delle Finanze e allo stesso notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato. Ne consegue che, attinendo l'erronea individuazione nel ricorso del soggetto contro il quale l'impugnazione è proposta all'esercizio dell'azione, e non solamente alla concreta instaurazione del contraddittorio, le conseguenze del vizio che inficia l'atto non possono essere influenzate dalle modalità della notificazione, atto distinto e logicamente successivo. E pertanto non incide sulla valutazione del vizio dell'impugnazione il fatto che la notificazione della chiamata in causa dell'Ufficio periferico sia stata eseguita (come nella specie) presso l'Avvocatura Generale dello Stato - organo domiciliatario ex lege del Ministro - , la quale non è legittimata a partecipare al giudizio né in rappresentanza dell'Ufficio periferico effettivamente, benché erroneamente chiamato, né in rappresentanza del Ministero delle Finanze, contro il quale la parte nessuna domanda ha proposto. Nella materia del contenzioso tributario, infatti, neppure può invocarsi il carattere unitario dell'amministrazione finanziaria, avendo il legislatore operato la scelta, opposta, della valorizzazione della autonomia amministrativa degli uffici periferici nei gradi di merito del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)