Sez. 1, Sentenza n. 1249 del 17/05/1966 (Rv. 322512 - 01)
FALLIMENTO - VENDITA - CON RISERVA DI PROPRIETA - FALLIMENTO DEL COMPRATORE - POTERI DEL VENDITORE - RESTITUZIONE DELLA COSA O AMMISSIONE AL PASSIVO - ALTERNATIVITA - PROPOSIZIONE DI ENTRAMBE LE DOMANDE - PREVALENZA DELLA PRIMA - ERRONEA AMMISSIONE AL PASSIVO - OPPOSIZIONE - AMMISSIBILITA NONOSTANTE L'ESECUTIVITA DELLO STATO PASSIVO.*
FALLIMENTO - VENDITA - CON RISERVA DI PROPRIETA - FALLIMENTO DEL COMPRATORE - POTERI DEL VENDITORE - RESTITUZIONE DELLA COSA O AMMISSIONE AL PASSIVO - ALTERNATIVITA - PROPOSIZIONE DI ENTRAMBE LE DOMANDE - PREVALENZA DELLA PRIMA - ERRONEA AMMISSIONE AL PASSIVO - OPPOSIZIONE - AMMISSIBILITA NONOSTANTE L'ESECUTIVITA DELLO STATO PASSIVO.*
Il venditore con patto di riservato dominio, in caso di fallimento del compratore, puo chiedere - alternativamente - l'ammissione al passivo delle rate insolute del prezzo o la restituzione della cosa oggetto della vendita. Qualora le due domande - fra loro incompatibili per il principio dell'alternativa fra le domande di adempimento e di risoluzione del contratto, sancito nel primo comma dell'art 1453 cod civ - siano state proposte entrambe, deve ritenersi prevalente quella di restituzione e abbandonata l'altra. E, se il giudice delegato - avendo erroneamente ritenuta implicita nella proposizione della domanda di ammissione la rinuncia a quella di restituzione - abbia ammesso il credito al passivo e negato la restituzione della cosa, la declaratoria di esecutivita dello stato passivo non e di ostacolo all'accoglimento dell'opposizione proposta contro il provvedimento che abbia negato la restituzione della cosa e l'accoglimento di tale opposizione comporta l'inefficacia dell'ammissione al passivo disposta per il residuo prezzo.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)