Sez. 1, Sentenza n. 12823 del 03/09/2003 (Rv. 566500 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Decreto del giudice delegato - Efficacia di giudicato - Insussistenza - Conseguenze - Ammissione al passivo del credito del concedente per i canoni scaduti di un leasing - Effetti - Efficacia di giudicato in ordine alla restituzione del bene locato o alla funzione traslativa del leasing - Configurabilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
I provvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti, vengono adottati dal giudice delegato, quand'anche non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare. Ne consegue che il decreto dichiarativo dell'esecutività dello stato passivo, nel quale sia stato ammesso il credito vantato dal concedente per i canoni scaduti di un contratto di leasing, preclude nell'ambito del procedimento fallimentare ogni controversia sull'entità dei canoni di locazione effettivamente non pagati dal fallito, ma non dispiega, in esso, alcuna efficacia preclusiva né rispetto alla domanda di restituzione del bene locato, né rispetto alla questione relativa alla funzione traslativa del contratto di leasing.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)