Sez. U, Sentenza n. 45276 del 30/10/2003 Ud. (dep. 24/11/2003) Rv. 226095 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Presupposti di applicazione - Estradizione concessa in relazione a taluni fatti con conseguente consegna dell'estradato - Operatività del principio per i fatti diversi e antecedenti alla consegna - Sussistenza - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
In tema di estradizione dall'estero il principio di specialità, in virtù del quale la persona estradata non può essere perseguita, giudicata o sottoposta a restrizione della libertà personale per fatto anteriore e diverso da quello oggetto di estradizione, non è applicabile allorché la relativa procedura per esso non sia stata attivata, mentre per altri fatti abbia avuto esito negativo, non essendo stata accolta la domanda di estradizione presentata al Governo dello Stato straniero. (Fattispecie nella quale per il fatto oggetto di giudizio lo Stato italiano non aveva mai presentato domanda di estradizione dell'imputato al governo dello Stato estero - nella specie, gli Stati uniti d'America - che ne aveva la fisica disponibilità, processandolo a piede libero mediante la sua partecipazione al dibattimento, chiesta e ottenuta, in videoconferenza internazionale, non assimilabile a una forma indiretta e surrettizia di estradizione attuata mediante consegna "virtuale", in costanza di diniego di estradizione per fatti diversi)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 721, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 205 ter, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 205 ter, Tratt. Internaz. 13/10/1983 num. 16, Legge 26/05/1984 num. 225 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)