Sez. 1, Sentenza n. 33963 del 20/05/2004 Ud. (dep. 09/08/2004) Rv. 229589 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - principio di specialità | Deroga - Consenso dell'interessato - Possibilità - Desumibilità dello stesso dal comportamento processuale - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - principio di specialità
In tema di estradizione dall'estero, la volontà del soggetto estradato di rinunciare al diritto garantito dalla clausola di specialità deve manifestarsi in forma univoca e non può desumersi da suoi comportamenti positivi od omissivi che, per essere diretti ad altri fini, sono inidonei a rivelare con certezza tale volontà (fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata proposizione nel corso del giudizio di primo grado dell'eccezione concernente la violazione del principio di specialità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)