Sez. 6, Sentenza n. 103 del 29/01/1971 Ud. (dep. 01/04/1971) Rv. 117474 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER APPROPRIAZIONE - OGGETTĂ’ APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - APPROPRIAZIONE DA PARTE DELL'ESATTORE DEL DENARO VERSATO DAI CONTRIBUENTI - NATURA DI DENARO PUBBLICO AL MOMENTO DELLA RISCOSSIONE - SUSSISTENZA DEL PECULATO.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER APPROPRIAZIONE - OGGETTĂ’ APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - APPROPRIAZIONE DA PARTE DELL'ESATTORE DEL DENARO VERSATO DAI CONTRIBUENTI - NATURA DI DENARO PUBBLICO AL MOMENTO DELLA RISCOSSIONE - SUSSISTENZA DEL PECULATO.*
Il denaro versato dal contribuente all'esattore, in adempimento di un'obbligazione tributaria verso lo stato o altro ente pubblico, diventa di proprieta dell' ente impositore, e quindi publica pecunia, non appena l'esattore ne effettua la riscossione. E, pertanto, configurabile i3 delitto di peculato qualora l'esattore si appropri delle somme riscosse. Cio si verifica anche quando si tratti di obbligazione di quantita, cui l'esattore sia tenuto verso l' ente impositore, perche l'Obbligo di versare il non riscosso per riscosso non esclude l'appartenenza del denaro all' ente impositore, trattandosi di un'obbligazione sussidiaria con funzione di garanzia in favore dell' ente. (V 113584, anno 1969, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)