Sez. 5, Sentenza n. 12150 del 02/07/2004 (Rv. 574062 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA | Nei confronti di una società in accomandita semplice - Morte del socio accomandatario - Nuovo socio e nuova denominazione sociale - Impugnazione diretta alla <vecchia> società - Nullità - Sussistenza - Fondamento - Sanatoria - Possibilità - Affermazione - Limite del passaggio in giudicato della sentenza impugnata - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA
In tema di contenzioso tributario, ove l'Amministrazione finanziaria proponga ricorso per Cassazione nei confronti di una società in accomandita semplice che, a seguito della morte del socio accomandatario, abbia cambiato denominazione e sia perciò un soggetto diverso da quello che ha proposto il ricorso introduttivo e che è stato parte nelle precedenti fasi di merito, ricorre il vizio di nullità del ricorso per cassazione in quanto l'atto d'impugnazione è rivolto ad un soggetto non più esistente. Tale nullità, regolata dall'art. 164 cod. proc. civ. (nel testo previgente applicabile <ratione temporis> perché attinente a procedimento introdotto prima del 30 aprile 1995), che richiama anche l'art. 163, n. 2), cod. proc. civ., attiene non già alla notificazione dell'atto ma alla identità della parte e, quindi, alla regolare costituzione del contraddittorio. Tale vizio è suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione della controparte, ma con salvezza dei diritti quesiti dal controinteressato e, tra questi, anche di quelli inerenti al già verificatosi passaggio in giudicato della sentenza impugnata (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'Amministrazione finanziaria, perché la società contribuente si era costituita solo quando la decisione, che l'Amministrazione intendeva impugnare, era già passata in giudicato per il decorso del termine annuale ex art. 327 cod. proc. civ., prolungato del periodo di 46 giorni, per la sospensione feriale dei termini).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)