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Sez. 1, Sentenza n. 9504 del 28/06/2002 (Rv. 555466 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA | Società per azioni - Fusione per incorporazione con altra società per azioni - Conseguenze processuali - Riassunzione del processo - Soggetto destinatario della "vocatio in ius" e della relativa notifica - Società incorporante - Legittimazione esclusiva - "Vocatio in ius" e notifica alla società incorporata - Conseguenze - Inesistenza della notificazione.
Stato
decisa il 2002-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555466-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA

La fusione per incorporazione di una società per azioni in altra determina l'estinzione dell'ente incorporato ed il subingresso in giudizio, a seguito di riassunzione o costituzione volontaria, della società incorporante, con la conseguenza che l'eventuale riassunzione del processo deve necessariamente contenere la "vocatio in ius" della società incorporante ed essere a questa notificata, mentre la notifica effettuata alla società estinta - sia pur eseguita presso il domicilio del procuratore che, rivestendo tale qualità per l'incorporata, la rivesta altresì per l'incorporante - deve ritenersi del tutto inesistente (e non soltanto nulla) per inesistenza del soggetto notificando.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)