diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7017 del 06/07/1999 (Rv. 528341 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA | Società a responsabilità limitata - Fusione per incorporazione con società per azioni - Impugnazione proposta contro la società originaria - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528341-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA

La fusione per incorporazione di una società in un'altra (nella specie, di una S.r.l. in una S. p. A.) comporta il subingresso del nuovo soggetto nel processo (in conseguenza dell'estinzione del soggetto originariamente costituito), e, di regola, l'inesistenza della notifica di ulteriori atti processuali al soggetto estinto. Qualora, peraltro, detta vicenda sia intervenuta (come nella specie) nel corso del giudizio di merito, con la prosecuzione da parte del soggetto subentrato (la S.p.A.), costituito in giudizio a mezzo del medesimo procuratore - e recando, d'altronde, l'intestazione della sentenza impugnata ancora l'indicazione dell'ente originario (la S.r.l.), pur riferendosi il dispositivo al nuovo soggetto -, la notifica dell'eventuale ricorso per cassazione al procuratore del nuovo soggetto, ancorché indicato quale procuratore dell'originario appellato, si concretizza in una indicazione meramente erronea della denominazione della parte destinataria, e, in quanto tale, integrando gli estremi della nullità (e non dell'inesistenza) della notificazione stessa, deve intendersi sanata per effetto della costituzione della parte, con operatività "ex tunc", giusta disposto dell'art. 156, terzo comma cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2498, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)