Sez. 3, Sentenza n. 179 del 23/01/1968 (Rv. 331036 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA- TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - IN GENERE - DECORSO DEL TERMINE DI OLTRE UN ANNO DALLA CONSEGNA DELLA MERCE - COMPRATORE CONVENUTO PER IL PAGAMENTO DEL PEGNO - PROPONIBILITA IN VIA DI ECCEZIONE DELLA DOMANDA DI GARANZIA.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA- TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - IN GENERE - DECORSO DEL TERMINE DI OLTRE UN ANNO DALLA CONSEGNA DELLA MERCE - COMPRATORE CONVENUTO PER IL PAGAMENTO DEL PEGNO - PROPONIBILITA IN VIA DI ECCEZIONE DELLA DOMANDA DI GARANZIA.*
Ove il venditore proponga la domanda di pagamento del prezzo dopo il decorso del termine di un anno dalla consegna della merce, il compratore, al quale resterebbe altrimenti preclusa la possibilita di promuovere autonoma Azione di garanzia per i vizi, puo far valere nello stesso processo in via di eccezione la detta garanzia pur essendo decorso il termine di prescrizione della relativa Azione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)