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Sez. U, Sentenza n. 3592 del 18/02/1988 Ud. (dep. 19/03/1988) Rv. 177920 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - PRESUNZIONE DI INATTENDIBILITÀ NEI CONFRONTI DI DETERMINATE CATEGORIE DI SOGGETTI COME "PENTITI" E "CONFIDENTI" - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177920-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - PRESUNZIONE DI INATTENDIBILITÀ NEI CONFRONTI DI DETERMINATE CATEGORIE DI SOGGETTI COME "PENTITI" E "CONFIDENTI" - ESCLUSIONE.*

Non esiste nel sistema giuridico italiano alcun principio che autorizzi la formulazione di una presunzione di inattendibilità e di sospetto nei confronti di determinate categorie di soggetti in quanto tali. Pertanto, pur essendovi specifiche situazioni oggettive e soggettive rispetto alle quali, con riferimento ad una determinata persona e ad una corrispondente situazione di fatto, può apparire indispensabile effettuare riscontri di maggior rigore, va escluso che l'attendibilità di un soggetto e correlativamente la valutazione che il giudice deve formulare possono essere influenzate dalla appartenenza della persona ad una particolare categoria come, ad esempio, quella dei "pentiti" o dei "confidenti".*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)