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Sez. 1, Sentenza n. 10689 del 11/08/2000 (Rv. 539499 - 01)

CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Aspetti strutturali e funzionali - Prededuzione dell'interesse - Rilevanza essenziale - "Cessio pro solvendo" - Inserzione nel contratto di sconto come elemento essenziale - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539499-01

CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Secondo il disposto normativo di cui all'art. 1858 cod. civ., (che definisce lo sconto come il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipi al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto mediante la cessione, "salvo buon fine", del credito stesso), elementi essenziali del contratto di sconto, sul piano strutturale, devono ritenersi la prededuzione dell'interesse da parte dell'istituto di credito - a differenza di altre figure negoziali quali l'anticipazione o l'apertura di credito (cd. "contratti di liquidità"), anch'essi funzionali, in concreto, alla medesima esigenza di acquisizione di immediata disponibilità pecuniaria -, e l'inserzione, in via strumentale alla realizzazione della sua funzione tipica, della convenzione di cessione del credito "pro solvendo", che, a sua volta, non può considerarsi vicenda meramente accidentale della fattispecie, in quanto lo sconto trova connotazione qualificante, ancora, nel (necessario) collegamento funzionale tra prestito e cessione nella forma predetta (con il conseguente verificarsi dell'effetto liberatorio esclusivamente all'esito della riscossione del credito da parte della banca), così che, in mancanza di pagamento del debitore ceduto, diviene attuale l'obbligazione dello scontatario alla restituzione dell'anticipazione conseguita, attesa la sua qualità di obbligato principale, quantunque in via condizionata (subordinatamente, cioè, al mancato adempimento da parte del terzo), nei confronti della banca. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, così, cassato la sentenza del giudice di merito che, nell'affermare, nella specie, l'esistenza di un contratto di sconto, non aveva, in sede motivazionale, sufficientemente esaminata ed accertata l'esistenza dell'indefettibile elemento della prededuzione dell'interesse da parte dell'istituto di credito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1186, Cod. Civ. art. 1858, Cod. Civ. art. 1859

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)