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Sez. 1, Sentenza n. 4163 del 15/05/1990 (Rv. 467154 - 01)

CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - IN GENERE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLO SCONTATARIO - PRINCIPIO DELLA SUBORDINAZIONE DELL'OBBLIGO, ALL'INSOLVENZA DEL DEBITORE CEDUTO - SUSSISTENZA - INSOLVENZA DELLO SCONTATARIO - IRRILEVANZA - SCONTO INSERITO IN UN CONTRATTO DI "CASTELLETTO" DISDETTATO - DEROGA AL PRINCIPIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467154-01

CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - IN GENERE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLO SCONTATARIO - PRINCIPIO DELLA SUBORDINAZIONE DELL'OBBLIGO, ALL'INSOLVENZA DEL DEBITORE CEDUTO - SUSSISTENZA - INSOLVENZA DELLO SCONTATARIO - IRRILEVANZA - SCONTO INSERITO IN UN CONTRATTO DI "CASTELLETTO" DISDETTATO - DEROGA AL PRINCIPIO - ESCLUSIONE.*

In tema di sconto bancario, l'Obbligo di restituzione dello scontatario ("ex causa" od in via di regresso) è sospensivamente condizionato al mancato pagamento del debitore ceduto. Pertanto, mentre l'insolvenza di quest'ultimo, con decadenza del termine prefisso a suo favore, può ripercuotersi sull'obbligazione del primo, implicando avveramento della condizione di quell'Obbligo di restituzione (sempre che lo scontante abbia vanamente richiesto il pagamento al debitore o questi debba considerarsi comunque inadempiente), il medesimo Obbligo di restituzione resta insensibile all'eventuale insolvenza dello scontatario, non essendo configurabile la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., rispetto ad un debito sospeso, non meramente differito. Tale principio non trova deroga per il caso in cui lo sconto si inserisca nell'ambito di un contratto cosiddetto di "castelletto", e sia stata intimata disdetta del contratto stesso, perché questa disdetta, se preclude ulteriori operazioni di sconto, non vale a convertire l'obbligazione sospesa in obbligazione a termine. (V 4630/86, mass n 447360).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1186, Cod. Civ. art. 1858, Cod. Civ. art. 1859

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)