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Sez. 2, Sentenza n. 3518 del 06/12/1972 (Rv. 361457 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - BENI MOBILI - VALORE PRESUNTO - SUPERAMENTO - DOMANDA DI SOMMA DI DENARO - CONTESTAZIONE DEL CONVENUTO - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361457-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - BENI MOBILI - VALORE PRESUNTO - SUPERAMENTO - DOMANDA DI SOMMA DI DENARO - CONTESTAZIONE DEL CONVENUTO - PRECLUSIONE.*

Avuto riguardo alla lettera e alla ratio dell'art 14 cod proc civ, deve ritenersi che, mentre la presunzione (cosi come la espressa dichiarazione) di valore di beni mobili e vincibile in caso di fondata (ex actis) contestazione ad opera della controparte, quella inerente a somma di danaro e da considerarsi assoluta, in quanto nessuna contestazione il convenuto puo muovere, cosi come nel caso in cui la somma sia stata espressamente indicata. (V 227'72, mass n 356025; 2715'70, mass n 349178; (V 1540'70, mass n 347397; 510'70, mass n 345544; (V 1007'68, mass n 332420; 2435'66, mass n 324722; 1736'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)