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Sez. L, Sentenza n. 2856 del 24/03/1987 (Rv. 451977 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO - ESTREMI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451977-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO - ESTREMI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Anche nel rito del lavoro l'attore ricorrente è tenuto ad individuare il convenuto nei cui confronti intende ottenere una determinata pronuncia giudiziale, notificando ad esso il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, senza che possa sussistere la nullità dell'atto introduttivo del giudizio allorché non manchi del tutto l'enunciazione degli elementi diretti a consentire tale individuazione; la valutazione poi del giudice del merito in ordine all'identificazione del soggetto convenuto in giudizio si risolve in un'indagine sulla volontà manifestata dall'attore nello atto introduttivo del giudizio, quale risulta da tutti gli elementi desumibili tanto dalla vocatio in jus che dal contesto dell'atto stesso, e quindi è censurabile in Sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione. (V 6269/80, mass n 410003; (V 2615/78, mass n 391971).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)