Sez. 5, Sentenza n. 261 del 25/01/1996 Cc. (dep. 07/02/1996) Rv. 203957 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Provvedimento in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini | Adozione di altra misura cautelare - "Ratio": persistenza delle esigenze cautelari - Impugnazioni - Riesame - Esclusione - Ragione - Appello - Sussistenza - Ragione.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Provvedimento in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini
Il provvedimento col quale il giudice adotta altra misura cautelare nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 307, primo comma, cod. proc. pen. trova l'unica ragione giustificativa nella persistenza delle esigenze cautelari. Pertanto, esso è impugnabile non già col riesame, impugnazione che rimette in discussione l'intero quadro probatorio, esigendo la valutazione degli indizi di colpevolezza, bensì con l'appello, mirante ad una pronuncia sulla persistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura prescelta. (V. sez. V, 5 gennaio 1996, n. 2903, Moriconi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)