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Sez. 1, Sentenza n. 2022 del 12/03/1997 Cc. (dep. 16/05/1997) Rv. 208132 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Ripristino della misura - Impugnazione del provvedimento - Riesame - Esclusione - Ricorso "per saltum" - Esclusione - Appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208132-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI

Avverso l'ordinanza con la quale viene ripristinato lo stato di custodia cautelare dopo la cessazione di questa per scadenza termini ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen., è esperibile solo il mezzo di impugnazione dell'appello previsto dall'art. 310 cod. proc. pen. e non quello del riesame e del ricorso "per saltum" in cassazione. Il riesame è infatti mezzo d'impugnazione riservato esclusivamente ai provvedimenti genetici della misura cautelare e tale non è quello che ne ripristina gli effetti, ricorrendo le condizioni di legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)