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Sez. L, Sentenza n. 640 del 23/01/1998 (Rv. 511869 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA | Ammissibilità - Limitazione alle sole questioni processuali - Esclusione - Impugnazione diretta e tempestiva della sentenza non definitiva - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511869-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA

Anche nel rito del lavoro sono ammissibili sentenze non definitive per risolvere questioni preliminari di merito, atteso che la decisione parziale, oltre a non pregiudicare i diritti delle parti e a non potersi inquadrare in nessuna delle nullità previste dalla legge, assolve una funzione connaturale al processo, attivando in modo rapido ed economico le finalità di esso, e trova fondamento nel comma quarto dell'art. 420 cod. proc. civ., che nel prevedere per l'emissione di sentenze non definitive l'ipotesi di altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, non può essere inteso in senso limitativo, cioè riferito alle sole questioni processuali. Ne consegue che i vizi relativi alla pronunzia non definitiva possono essere fatti valere solo con un gravame che la investa direttamente e tempestivamente, non con l'impugnazione avverso la decisione definitiva. (Nella specie, essendo stata rigettata con sentenza non definitiva la richiesta di alcuni lavoratori nei confronti del datore di lavoro, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, avendo ritenuto implicitamente rigettate anche le corrispondenti richieste contributive avanzate dall'INPS con intervento adesivo indipendente, ha affermato, in mancanza di tempestiva impugnazione della sentenza non definitiva da parte dell'INPS, la formazione, anche nei confronti dell'istituto, del giudicato interno con effetto preclusivo di ogni ulteriore gravame al riguardo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 187, Cod. Civ. art. 278 CORTE COST., Cod. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Civ. art. 420

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)