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Sez. U, Sentenza n. 15122 del 17/06/2013 (Rv. 626811 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Ricorso innanzi al Consiglio Nazionale Forense - Applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. e del principio di specificità del ricorso - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626811-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Al ricorso proposto innanzi al Consiglio Nazionale Forense avverso i provvedimenti disciplinari a carico degli avvocati non si applica né l'art. 342 cod. proc. civ. sull'atto di appello, in ragione della natura amministrativa e non giurisdizionale che connota la fase del procedimento di competenza dei locali Consigli dell'ordine, né il principio della cosiddetta "autosufficienza" del ricorso, atteso che esso - sebbene debba contenere l'enunciazione specifica dei motivi su cui si fonda, a norma dell'art. 59 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 - introduce un giudizio che non è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento, bensì esteso anche al merito, sicché nulla impedisce al C.N.F. di prendere in esame, nella sua interezza, la documentazione prodotta nel corso del procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)