Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018 (Rv. 647988 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI | Giudizio d'appello - Rinuncia all’impugnazione – Accettazione dell'appellato - Necessità - Esclusione - Applicabilità dell’art. 306 c.p.c. – Conseguenze sul potere del giudice di liquidazione delle spese.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI
Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 338
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)