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Sez. L, Sentenza n. 5157 del 10/09/1988 (Rv. 459901 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - COSIDDETTO TRATTAMENTO ESTERO - CESSAZIONE DELLA DISLOCAZIONE ALL'ESTERO DEL LAVORATORE PER REVOCA DEL DISTACCO - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A LAVORATORE ALL'ESTERO LICENZIATO PER RIFIUTO DI OTTEMPERANZA AL RICHIAMO IN ITALIA.*
Stato
decisa il 1988-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459901-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - COSIDDETTO TRATTAMENTO ESTERO - CESSAZIONE DELLA DISLOCAZIONE ALL'ESTERO DEL LAVORATORE PER REVOCA DEL DISTACCO - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A LAVORATORE ALL'ESTERO LICENZIATO PER RIFIUTO DI OTTEMPERANZA AL RICHIAMO IN ITALIA.*

Non è computabile nella base di calcolo dell'indennità di anzianità il cosiddetto trattamento estero (ossia quello speciale compenso goduto dal lavoratore che effettui la sua prestazione all'estero, come emolumento aggiuntivo rispetto alla retribuzione cui egli avrebbe avuto diritto per la stessa prestazione in Italia) ove, al momento della risoluzione del rapporto, sia cessata la dislocazione all'estero del lavoratore per revoca del distacco e sia ripristinato il normale trattamento retributivo. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito, il quale aveva negato la computabilità dell'indennità estero in un caso in cui il lavoratore non aveva ottemperato al richiamo in Italia, pretendendo arbitrariamente di continuare a svolgere all'estero la sua prestazione lavorativa, e per tale motivo era stato licenziato). (V 5749/85, mass n 442941; (V 4739/83, mass n 429630).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)