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Sez. L, Sentenza n. 5749 del 21/11/1985 (Rv. 442941 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI ANZIANITÀ - COMPUTABILITÀ NELLA BASE DI CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ DEL COSIDDETTO TRATTAMENTO ESTERO - CONDIZIONI - PREGRESSA CESSAZIONE DELLA DISLOCAZIONE ALL'ESTERO AL MOMENTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A LAVORATORE DIMESSOSI RIFIUTANDO IL RIENTRO DALL'ESTERO.*
Stato
decisa il 1985-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442941-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI ANZIANITÀ - COMPUTABILITÀ NELLA BASE DI CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ DEL COSIDDETTO TRATTAMENTO ESTERO - CONDIZIONI - PREGRESSA CESSAZIONE DELLA DISLOCAZIONE ALL'ESTERO AL MOMENTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A LAVORATORE DIMESSOSI RIFIUTANDO IL RIENTRO DALL'ESTERO.*

Non è computabile nella base di calcolo dell'indennità di anzianità il cosiddetto trattamento estero (ossia quello speciale compenso, goduto dal lavoratore che effettui la sua prestazione all'estero, come emolumento aggiuntivo rispetto alla retribuzione cui egli avrebbe avuto diritto per la stessa prestazione se svolta in Italia) ove al momento della risoluzione del rapporto sia cessata la dislocazione all'estero del lavoratore e sia stato ripristinato il normale trattamento retributivo. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - in un'ipotesi in cui il lavoratore era stato richiamato in Italia dopo essere stato distaccato all'estero dal datore di lavoro presso una società controllata e successivamente si era dimesso rifiutando il rientro - aveva escluso la computabilità del trattamento estero nella base di calcolo dell'indennità di anzianità giacché con la revoca del distacco, antecedente rispetto alle dimissioni, era stato ripristinato il trattamento cui il lavoratore aveva diritto in Italia e che costituiva quindi l'ultima retribuzione ai fini di cui all'art. 2121 cod. civ.). (V 4739/83, mass n 429630; (V 718/81, mass n 411888).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)