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Sez. 5, Sentenza n. 1455 del 21/01/2009 (Rv. 606646 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Esenzione decennale dai tributi diretti ex art. 8 della legge n. 614 del 1966 - Oggetto - Plusvalenze derivanti da alienazione di cespiti aziendali - Contributi per interessi su somme impiegate in aumento del capitale prima dell'ampliamento dello stabilimento - Proventi di titoli, BOT e operazioni immobiliari - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606646-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

Il beneficio dell'esenzione decennale dalle imposte dirette previsto dall'art. 8 della legge 21 luglio 1966, n. 614 per il reddito derivante, tra l'altro, dall'ampliamento di stabilimenti industriali già esistenti, situati nelle aree depresse dell'Italia centro-settentrionale, postula che si verifichi un apporto di nuovi elementi di sviluppo nelle suddette aree: esso, pertanto, non spetta in relazione a plusvalenze realizzate mediante alienazione di un cespite aziendale impiegato nel processo produttivo, le quali conseguono ad un evento antitetico alle finalità perseguite dalla legge, né in relazione ai contributi per interessi su somme impiegate in aumento del capitale in epoca anteriore all'operatività dell'ampliamento, i quali non costituiscono redditi derivanti dall'attività d'impresa, né, infine, in relazione ai proventi derivanti da titoli e buoni ordinari del tesoro o da operazioni immobiliari, i quali costituiscono ricavi solo occasionalmente connessi con l'attività produttiva.

Riferimenti normativi: Legge 22/08/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)