Sez. L, Sentenza n. 7762 del 23/08/1996 (Rv. 499313 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI | Distacco - A tempo parziale - Ammissibilità - Carattere non temporaneo - Irrilevanza - Estinzione del rapporto con il datore di lavoro distaccante - Conseguente cessazione del distacco - Necessità di revoca esplicita - Esclusione - Inserimento del lavoratore nella struttura aziendale dell'impresa di destinazione - Incompatibilità con il distacco - Insussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI
La situazione di comando o distacco di un lavoratore subordinato posto dall'imprenditore a disposizione di altra impresa, alla prima collegata (situazione variamente configurabile in concreto in funzione del grado di collegamento fra le due imprese, e degli accordi intercorsi fra le stesse o anche con il lavoratore, sempreché sussista un interesse del datore di lavoro distaccante), è pienamente compatibile con il carattere parziale della prestazione che il lavoratore rende all'impresa presso la quale viene comandato (onde è possibile che il dipendente continui a prestare la sua opera per il proprio datore di lavoro, nell'ambito di un unico rapporto, pur ponendo le proprie energie lavorative anche a disposizione di altra azienda) e con il protrarsi nel tempo del comando, non richiedendosi che questo avvenga per un periodo limitato. Nè in senso contrario alla sua configurabilità possono avere rilievo la mancata revoca esplicita dello stesso, quando la sua cessazione derivi dall'estinzione del rapporto di lavoro con il distaccante, o la sottoposizione del lavoratore al potere direttivo dell'imprenditore presso il quale è stato comandato, trattandosi di conseguenza necessaria dell'inserimento nella struttura aziendale dell'impresa di destinazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)