Sez. L, Sentenza n. 5907 del 26/05/1993 (Rv. 482520 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Comandi e distacchi | Distacco - Effetti - Novazione soggettiva e costituzione di un nuovo rapporto - Esclusione - Modificazione nell'esecuzione del medesimo rapporto - Configurabilità - Portata - Distacco - Natura - Presupposti - Contratto a favore di terzo o cessione del contratto - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Comandi e distacchi
A differenza della sospensione del rapporto di lavoro (cui può accompagnarsi l'instaurazione di un distinto rapporto di lavoro con altro soggetto), il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva ed il sorgere di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell'esecuzione dello stesso rapporto, nel senso che l'obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene (temporaneamente) adempiuta non in favore del datore di lavoro ma in favore del soggetto (cui sono attribuiti i connessi poteri direttivi e disciplinari) presso il quale il datore medesimo ha disposto il distacco del dipendente. Tale distacco (o comando), che non è inquadrabile (a seconda che sia intervenuto all'inizio o nel corso del rapporto di lavoro) come contratto a favore di terzo o come cessione del contratto, presuppone l'interesse (rilevante, concreto e persistente) del soggetto distaccante (restando peraltro escluso che una situazione di collegamento societario integri una presunzione di interesse al distacco) e, nel caso di mansioni particolarmente qualificate, il consenso del lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)