Sez. 1, Sentenza n. 5 del 02/01/1995 (Rv. 489491 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI | Distacco - Effetti - Novazione soggettiva e costituzione di un nuovo rapporto - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI
L'ipotesi del comando o distacco, nell'ambito dell'attuazione del rapporto di lavoro, costituisce espressione tipica dei poteri direttivi dell'imprenditore il cui effetto consiste nella semplice modifica delle modalità esecutive dell'obbligazione di lavoro, che deve essere adempiuta non già a favore della controparte naturale, bensì (temporaneamente) a favore del terzo presso il quale il lavoratore è distaccato. Il detto distacco non comporta, quindi, nè una novazione soggettiva né il sorgere di un nuovo rapporto di lavoro con il beneficiario della prestazione lavorativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)