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Sez. 2, Sentenza n. 457 del 12/01/2006 (Rv. 586687 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE | Verbale di accertamento di violazione stradale - Efficacia probatoria di atto pubblico - Limiti - Percezioni sensoriali dei verbalizzanti - Esclusione - Contestabilità con ogni mezzo di prova - Fattispecie in tema di accertamento numero di targa di un'auto.
Stato
decisa il 2006-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586687-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE

Per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto - nella specie, la rilevazione del numero di targa di un'auto -, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)