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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7407 del 25/03/2013 (Rv. 626030 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI | Decreto di esecutività dello stato passivo - Regime di impugnazione - Disciplina dell'art. 98 legge fall. nel regime intermedio - Estensione della legittimazione sostitutiva del fallito - Esclusione - Contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2013-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626030-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI

In tema di procedure concorsuali, l'art. 98 legge fall. - nel regime intermedio di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 ed anteriore al d.lgs. n. 169 del 2007, applicabile "ratione temporis" - nel prevedere che il decreto con cui il giudice delegato rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile di denunzia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche ivi disciplinate, esperibili, peraltro, soltanto dai soggetti legittimati, tra i quali non figura il fallito, costituisce normativa speciale, specificamente dettata per la procedura endoprocessuale della verifica dello stato passivo. Ne consegue che non opera l'istituto della legittimazione sostitutiva del fallito in caso di inerzia degli organi fallimentari nelle cause riguardanti la massa, la cui mancata estensione non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)