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Sez. 1, Sentenza n. 292 del 10/01/2005 (Rv. 579306 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ | Diritti facenti parte della massa - Controversie relative - Legittimazione processuale - Del fallito - Esclusione - Limiti - Conseguenze - Sentenza pronunciata nei confronti del fallimento - Termine di impugnazione - Decorso - Dalla notificazione della sentenza al curatore.
Stato
decisa il 2005-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579306-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ

In materia fallimentare, la legittimazione processuale del fallito rispetto ai diritti patrimoniali astrattamente suscettibili di entrare a far parte della massa fallimentare sussiste esclusivamente nel caso di inerzia degli organi fallimentari ed ha, quindi, carattere sostitutivo della legittimazione spettante a questi ultimi, sicchè il termine breve per l'impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti del fallimento decorre in ogni caso dalla notificazione della sentenza al curatore fallimentare, essendo quest'ultimo l'unico soggetto processualmente legittimato a riceverla.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)