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Sez. L, Sentenza n. 2037 del 23/02/2000 (Rv. 534264 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Presupposti secondo il principio cosiddetto della causalità umana - Sussistenza di antecedente causale ascrivibile al responsabile - Insussistenza di concorso di fattore eccezionale ed atipico - Necessità - Conseguenze - Suicidio del soggetto leso - Condizioni per l'imputabilità al responsabile del fatto illecito - Fattispecie relativa a grave intossicazione da monossido di carbonio.
Stato
decisa il 2000-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534264-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)

In applicazione del principio - definibile della causalità umana -, accolto dal nostro ordinamento in materia di responsabilità per fatto illecito (cfr. artt. 1223 e 2056 cod. civ. e art. 41 cod. pen.), secondo cui può ritenersi sussistente il nesso eziologico tra una condotta e l'evento se l'uomo con la sua azione ha posto in essere un fattore causale del risultato e questo non è dovuto al concorso di circostanze eccezionali ed atipiche, il suicidio non può essere considerato un evento idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra fatto illecito e morte del soggetto leso nel caso in cui in quest'ultimo, a causa del fatto illecito, si siano determinati gravi processi di infermità psichica, concretizzantisi in psicosi depressive o in altre gravi forme di alterazione dell'umore e del sistema nervoso e di autocontrollo, rispetto alle quali il suicidio non si configuri quale evento straordinario o atipico. (Fattispecie relativa alle conseguenze di una grave intossicazione da monossido di carbonio subita da un lavoratore in occasione di un infortunio sul lavoro ascrivibile a responsabilità penale del datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)