Sez. 1, Sentenza n. 233 del 22/01/1988 Cc. (dep. 09/03/1988) Rv. 179302 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - CRITERI DI COMPUTO DELLA PENA MASSIMA - PARTE DI PENA ESTINTA - DETRAIBILITÀ - ESCLUSIONE - PENA IRROGATA DAL GIUDICE - UNICO CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - CRITERI DI COMPUTO DELLA PENA MASSIMA - PARTE DI PENA ESTINTA - DETRAIBILITÀ - ESCLUSIONE - PENA IRROGATA DAL GIUDICE - UNICO CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Ai fini dell'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, per stabilire se la pena superi i limiti legislativamente fissati occorre aver riguardo soltanto alla pena irrogata dal giudice a conclusione del giudizio determinativo della stessa in concreto e quale risulta dal dispositivo della sentenza irrevocabile, non decurtata di quelle quantità , che per fatti del tutto contingenti, eventuali e, persino, posteriori alla decisione riducono la pena da espiare in concreto. (fattispecie in tema di richiesta di affidamento in prova fondata su di una pena irrogata su cui era stato applicato l'indulto). (contra mass n 177740; (contra mass n 177570; (contra mass n 173522; (contra mass n 139160; (contra mass n 138223; (contra mass n 137530).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)