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Sez. 1, Sentenza n. 11049 del 02/04/1982 Ud. (dep. 22/11/1982) Rv. 156250 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - FATTO INGIUSTO - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156250-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - FATTO INGIUSTO - NOZIONE - FATTISPECIE.*

Un fatto apparentemente ingiusto, valutato nella sua autonomia, può perdere il connotato dell'ingiustizia se si inserisce come reazione dell'aggressione altrui ed è finalizzato a scopi non illeciti, quali il contenimento dell'aggressione o la identificazione dell'aggressore o l'impedimento della sua fuga. Occorre, cioè, che la reazione sia contenuta nei limiti del fine non illecito da conseguire e non trasmodi in fatto illecito autonomo, solo occasionalmente legato al precedente. (nella specie, la collisione tra due automezzi dava luogo ad un acceso diverbio tra gli occupanti dei veicoli, con conseguente aggressione subita dal conducente del veicolo che era stato messo in pericolo dalla manovra spericolata dell'altro. L'aggredito, malgrado la violenza subita, riusciva a salire nel camion che guidava e a spingerlo contro la fiancata sinistra dell'auto degli aggressori. Questi aggredivano di nuovo la loro vittima e colpendolo con pugni e calci e con un crick gli cagionavano lesioni giudicate guaribili in giorni 62. Uno degli aggressori ha richiesto l'applicazione della attenuante della provocazione, ritenendo ingiusto il fatto della vittima di aver investito con il suo veicolo l'auto su cui viaggiava l'imputato). (vedi massima n. 149339 che esclude in via normale l'applicabilità della provocazione per il reato di rissa e per il reato commesso nel corso della rissa).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 583 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)