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Sez. 1, Sentenza n. 5159 del 11/10/1996 Cc. (dep. 19/11/1996) Rv. 206035 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMNISTIA E INDULTO | Indulto applicato in misura errata in sede cognitiva - Rideterminazione in sede esecutiva - Possibilità - Limiti - Ragione.
Stato
decisa il 1996-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206035-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMNISTIA E INDULTO

L'erronea applicazione dell'entità dell'indulto da parte del giudice della cognizione, causata dall'omesso calcolo della detenzione presofferta, non è di ostacolo, sempre che la questione non abbia formato oggetto di contestazione e di risoluzione in sede cognitiva, alla determinazione, in sede esecutiva, dell'esatta pena residua da dichiarare condonata, in quanto il giudicato si forma sull'applicabilità del beneficio, non sulla quantità dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 672, DPR 22/12/1990 num. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)