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Sez. 2, Sentenza n. 2521 del 27/04/1981 (Rv. 413295 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - RISPETTO AI TERZI - DOMANDA PER L'ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - TRASCRIZIONE - SENTENZA EX ART 2932 COD CIV - EFFICACIA RETROATTIVA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413295-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - RISPETTO AI TERZI - DOMANDA PER L'ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - TRASCRIZIONE - SENTENZA EX ART 2932 COD CIV - EFFICACIA RETROATTIVA - CONSEGUENZE.*

Rispetto ai terzi, l'efficacia della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art 2932 cod civ retroagisce, una volta trascritta, alla data della trascrizione della relativa domanda, effettuata a norma dell'art 2652 n 2 cod civ, configurandosi, in tal caso, un meccanismo pubblicitario composito, che ha come momento iniziale la trascrizione della domanda e si completa con la trascrizione della sentenza, con la conseguenza che tutte le trascrizioni e iscrizioni sulla cosa contesa eseguite dopo la trascrizione della domanda ex art 2932 cod civ sono inefficaci di fronte all'attore, e di conseguenza sono a lui inopponibili tutti i mutamenti giuridici resi pubblici con successive trascrizioni e iscrizioni. (Conf 1/75, mass n 373083).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 com. 2, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)