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Sez. L, Sentenza n. 3586 del 07/04/1998 (Rv. 514325 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | In sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto - Deroga alla regola della promozione automatica - Obbligo posto dal contratto collettivo di comunicazione scritta della causale e del nominativo del sostituito - Comunicazione del nominativo non oltre l'inizio delle prestazioni - Necessità in base ad interpretazione secondo logica della clausola - Fattispecie relativa alla disciplina contrattuale per le Ferrovie dello Stato.
Stato
decisa il 1998-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514325-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

In relazione all'assegnazione del prestatore di lavoro a mansioni superiori in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, le clausole dei contratti collettivi che richiedono, per la non operatività delle disposizioni sulla definitività dell'assegnazione (cosiddetta promozione automatica), la comunicazione per iscritto della causale della sostituzione, con la specificazione del dipendente sostituito, hanno il fine essenziale di consentire all'interessato di essere al corrente della decisione del datore di lavoro e di potervi aderire con la piena consapevolezza della sua legittimità; è pertanto illogico non ritenere, nell'interpretazione di tali clausole, che la comunicazione debba essere, se non preventiva, almeno contestuale all'adibizione alle nuove mansioni. (Fattispecie relativa alle disposizioni dell'art. 41 del c.c.n.l per gli anni 1987 - 1989 relativo ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)