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Sez. L, Sentenza n. 7874 del 22/08/1997 (Rv. 506992 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Assenza del lavoratore con diritto alla conservazione del posto - Prescrizioni della contrattazione collettiva (art. 41 c.c.n.l. 23 giugno 1988 per i dipendenti dell'ente FF. SS.) - Comunicazione al sostituto, contestualmente all'assegnazione delle mansioni superiori, dei motivi dell'assegnazione del nominativo del dipendente sostituito - Necessità.
Stato
decisa il 1997-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506992-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

In caso di assenza del lavoratore con diritto alla conservazione del posto (la cui sostituzione con un lavoratore di qualifica inferiore non comporta per quest'ultimo la cosiddetta promozione automatica "ex" art. 2103 cod. civ., come sostituito dall'art. 13 legge n. 300 del 1970) occorre verificare il provvedimento organizzatorio del datore di lavoro non solo alla stregua delle prescrizioni legislative, ma anche di quelle dettate dalla contrattazione collettiva, ove queste, nel prevedere la temporanea assenza del dipendente comportante la necessità di sostituzione provvisoria, prescrivano cautele ulteriori al fine di evitare che tale sostituzione costituisca espediente del datore di lavoro per eludere il riconoscimento del diritto alla qualifica superiore in favore del lavoratore chiamato a quella sostituzione (nella specie la Suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva affermato l'operatività della cosiddetta promozione automatica in un'ipotesi di sostituzione temporanea di un dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato assente con diritto alla conservazione del posto senza la comunicazione al sostituto, contestualmente all'assegnazione delle mansioni superiori, dei motivi di tale assegnazione e del nominativo del dipendente sostituito, come prescritto dall'art. 41 c.c.n.l. 23 giugno 1988).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)