diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11653 del 29/07/2003 (Rv. 565495 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | In sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto - Deroga alla regola della promozione automatica - Obbligo posto dal contratto collettivo di comunicazione scritta della causale e del nominativo del sostituito - Momento di intervento della comunicazione - Interpretazione del giudice di merito - Valutazione - Comunicazione del nominativo del sostituito non oltre l'inizio delle prestazioni - Necessità - Fattispecie relativa alla disciplina contrattuale delle Ferrovie dello Stato.
Stato
decisa il 2003-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565495-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

In relazione all'assegnazione del prestatore di lavoro a mansioni superiori in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, le clausole dei contratti collettivi che richiedono, per la non operatività delle disposizioni sulla definitività dell'assegnazione (cosiddetta promozione automatica), la comunicazione per iscritto della causale della sostituzione, con la specificazione del dipendente sostituito hanno il fine essenziale di consentire all'interessato di essere al corrente della decisione del datore di lavoro e di potervi aderire con la piena consapevolezza della sua legittimità, deve pertanto ritenersi viziata la motivazione della sentenza di merito che, è nell'interpretazione di tali clausole, abbia escluso che la comunicazione debba essere, se non preventiva, almeno contestuale all'adibizione alle nuove mansioni (fattispecie relativa all'interpretazione dell'articolo 29 del CCNL del 18 luglio 1990 relativo ai dipendenti delle Ferrovie).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 18/07/1990, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)