Sez. 6, Sentenza n. 7377 del 01/07/1997 Ud. (dep. 25/07/1997) Rv. 209747 - 01
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI | Inutilizzabilità - Posizione processuale rilevante - È quella del momento in cui il soggetto viene assunto - Successiva attribuzione della qualità di indagato per mutata qualificazione del fatto - Irrilevanza ai fini della utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni ritualmente assunte - Sussistenza - Fattispecie: soggetto assunto quale vittima di concussione e successivamente accusato di corruzione in ordine allo stesso fatto.
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI
In tema di dichiarazioni indizianti, la inutilizzabilità delle dichiarazioni sancita nell'art. 63 cod. proc. pen. presuppone che l'assunzione delle medesime sia avvenuta con forme diverse da quelle prescritte con riguardo alla posizione processuale (in senso sostanziale) che il dichiarante rivestiva nel momento in cui è stato sentito. La diversa situazione di tale soggetto conseguente a diversa qualificazione del fatto in fase successiva e in diverso grado di giudizio non può inficiare gli atti legittimamente compiuti nel precedente momento, e ciò in base alla regola della conservazione degli atti processuali e di quella a essa connessa del "tempus regit actum". (Fattispecie in cui il dichiarante era stato sentito come vittima di concussione e che successivamente, a seguito di diversa qualificazione del fatto da parte della Corte di appello, aveva assunto la veste di indagato di corruzione attiva).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)