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Sez. L, Sentenza n. 4066 del 11/10/1989 (Rv. 463840 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE - PEREQUAZIONE AUTOMATICA - ESTENSIONE EX ART. 1, PRIMO COMMA, DEL D.L. N. 942 DEL 1977 - TRATTAMENTO PENSIONISTICO EROGATO DAL FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA CENTRALE DI RISPARMIO VITTORIO EMANUELE PER LE PROVINCE SICILIANE - INCLUSIONE - CONSEGUENZE - SOSTITUZIONE DEL PIÙ FAVOREVOLE MECCANISMO DI ADEGUAMENTO PREVISTO DALLO STATO DI DETTO FONDO.*
Stato
decisa il 1989-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463840-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE - PEREQUAZIONE AUTOMATICA - ESTENSIONE EX ART. 1, PRIMO COMMA, DEL D.L. N. 942 DEL 1977 - TRATTAMENTO PENSIONISTICO EROGATO DAL FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA CENTRALE DI RISPARMIO VITTORIO EMANUELE PER LE PROVINCE SICILIANE - INCLUSIONE - CONSEGUENZE - SOSTITUZIONE DEL PIÙ FAVOREVOLE MECCANISMO DI ADEGUAMENTO PREVISTO DALLO STATO DI DETTO FONDO.*

La norma dell'art. 1, primo comma, del d.l. 23 dicembre 1977 n. 942 (convertito con legge 27 gennaio 1978 n. 41) - secondo cui la normativa della perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori dipendenti di cui agli artt. 9 e 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160 è estesa alle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia ed i superstiti - è applicabile anche in ordine al trattamento pensionistico erogato dal fondo pensioni per il personale della cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, con conseguente sostituzione del (più favorevole) meccanismo di adeguamento previsto dallo statuto (art. 24) di detto fondo, atteso in particolare che il trattamento da questo erogato è sostitutivo di quello dell'a.G.o. E non ha, neppure in parte, natura convenzionale o pattizia, trovando la sua fonte esclusiva nello statuto di un ente pubblico previdenziale (quindi non economico) quale il fondo predetto, che è terzo rispetto alla cassa datrice di lavoro (ente pubblico economico) ed ai lavoratori, e cioè in un atto che, a differenza dei regolamenti del personale e dei trattamenti di previdenza erogati direttamente da enti pubblici economici, non ha natura privatistica o contrattuale. (V 3653/87, mass n 452590; (Conf 6450/88, mass n 460778).*

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 9 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 1 CORTE COST., Legge 27/02/1978 num. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)