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Sez. L, Sentenza n. 10703 del 07/11/1990 (Rv. 469678 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE - CASSA DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI - GESTIONI OBBLIGATORIE INTEGRATIVE, SOSTITUTIVE ED ESONERATIVE DELL'ASSICURAZIONE GENERALE - ESTENSIONE - DIRITTI QUESITI AD UN PIÙ FAVOREVOLE REGIME PEREQUATIVO PREVISTO DALLA DISCIPLINA LEGALE, CONTRATTUALE O STATUTARIA DELLA GESTIONE SPECIALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469678-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE - CASSA DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI - GESTIONI OBBLIGATORIE INTEGRATIVE, SOSTITUTIVE ED ESONERATIVE DELL'ASSICURAZIONE GENERALE - ESTENSIONE - DIRITTI QUESITI AD UN PIÙ FAVOREVOLE REGIME PEREQUATIVO PREVISTO DALLA DISCIPLINA LEGALE, CONTRATTUALE O STATUTARIA DELLA GESTIONE SPECIALE - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, convertito con legge 27 febbraio 1978 n. 41, la perequazione automatica delle pensioni, prevista, dagli artt. 9 e 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160, per l'Assicurazione generale obbligatoria, trova applicazione anche con riguardo alle gestioni obbligatorie integrative, sostitutive od esonerative dell'Assicurazione generale (come, nella specie, il fondo pensioni per il personale della cassa centrale di risparmio V.E. Per le province siciliane), restando esclusi diritti quesiti ad un più favorevole regime perequativo, previsto dalla disciplina (legale, contrattuale o statutaria) della gestione speciale, ancorché conseguiti anteriormente all'entrata in vigore del d.l. citato, essendo stato generalizzato il suddetto regime perequativo per evitare disparità di trattamento fra i diversi pensionati. (Conf 4066/89, mass n 463840; (Conf 6349/87, mass n 454620; (Conf 3653/87, mass n 452590).*

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 9 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 1 CORTE COST., Legge 27/02/1978 num. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)