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Sez. L, Sentenza n. 3653 del 11/04/1987 (Rv. 452590 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO PER IL PERSONALE - PRIVILEGIO DEI DIPENDENTI IN TEMA DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO - INCOMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA SUCCESSIVA ALLA LEGGE N. 177 DEL 1976 DIRETTA AD ASSICURARE UN PROGRESSIVO MECCANISMO UNITARIO DI PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI PER I DIPENDENTI PUBBLICI ED I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO - INSUSSISTENZA - AUTONOMIA DELLA DISCIPLINA DELLE PENSIONI DEI DIPENDENTI DI DETTO ISTITUTO - FORMA DI RETRIBUZIONE DIFFERITA A FINI PREVIDENZIALI - CONFIGURABILITÀ - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ EX ART. 2120 COD. CIV. - EQUIVALENZA.*
Stato
decisa il 1987-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452590-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO PER IL PERSONALE - PRIVILEGIO DEI DIPENDENTI IN TEMA DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO - INCOMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA SUCCESSIVA ALLA LEGGE N. 177 DEL 1976 DIRETTA AD ASSICURARE UN PROGRESSIVO MECCANISMO UNITARIO DI PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI PER I DIPENDENTI PUBBLICI ED I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO - INSUSSISTENZA - AUTONOMIA DELLA DISCIPLINA DELLE PENSIONI DEI DIPENDENTI DI DETTO ISTITUTO - FORMA DI RETRIBUZIONE DIFFERITA A FINI PREVIDENZIALI - CONFIGURABILITÀ - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ EX ART. 2120 COD. CIV. - EQUIVALENZA.*

L'art. 108 del regolamento per il personale del Banco di Napoli del 22 gennaio 1975, che assicura ai dipendenti dell'istituto di credito una posizione di privilegio in tema di trattamento pensionistico (secondo il principio di rispondenza costante alle retribuzioni dei dipendenti in servizio), non è incompatibile con la normativa (art. 1 d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978 n. 41; art. 18 legge 1 dicembre 1978 n. 843) successiva alla legge 29 aprile 1976 n. 177 e volta ad adottare un progressivo meccanismo unitario di perequazione automatica delle pensioni per i pubblici dipendenti e per i lavoratori del settore privato, tenuto conto in particolare sia dell'autonomia - rispetto alla normativa (legislativa) sulle pensioni dei dipendenti dello stato - della normativa (regolamentare) delle pensioni dei dipendenti del detto istituto di credito (nonché del Banco di Sicilia) sia del fatto che il trattamento di pensione (o di liquidazione) di privilegiato ammontare a carico dei detti istituti di credito - come quello a carico dello stato al quale è equiparato - integra, per i suoi caratteri e le sue finalità, una Forma di retribuzione differita a fini previdenziali, che trova fondamento nell'art. 36 cost., ed è inoltre equiparato all'indennità di anzianità prevista dall'art. 2120 cod. civ., come Forma equivalente di previdenza ai sensi dell'ultimo comma (nel testo originario) dello stesso articolo. (V 2052/85, mass n 439955; (V 7089/82, mass n 424757; (V 1351/76, mass n 380049).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 08/08/1895 num. 486 all. T art. 39 CORTE COST., Legge 29/04/1976 num. 177 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 1 CORTE COST., Legge 27/02/1978 num. 41 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)